Art. 12.
(Vincolo ai benefìci della liberazione anticipata, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare e previsione dell'interdizione dai pubblici uffici).

      1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la concessione dei benefìci della liberazione anticipata, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare è possibile solo se il condannato si è sottoposto a terapia psicologica.
      2. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui all'articolo 28 del medesimo codice.